Tachigrafo digitale: ipotesi di micro interruzioni della guida
ANITA informa che il Ministero dell’Interno, con circolare del 7 luglio 2020, allegata, ha dato indicazioni in materia di tachigrafo digitale. In particolare è stato fornito un chiarimento relativo all’articolo 34, paragrafo 5 lettere b) del Regolamento (UE) 165/2014 in caso di micro interruzioni di pochi minuti dell’attività dei conducenti.
Il Ministero al riguardo fornisce una panoramica su tutte le disposizioni utili a poter definire il campo delle micro interruzioni, come di seguito riassumiamo:
- l’art. 6 del Regolamento (UE) 561/2006 prevede che, per il calcolo della durata minima del riposo giornaliero, il periodo di guida giornaliero non deve essere superiore a 9 ore, ovvero a 10 ore per non più di due volte a settimane;
- la Commissione Europea – con Decisione del 7 giugno 2011 – ha raccomandato che, per il calcolo del periodo di guida giornaliero, occorre considerare come disgiunti due periodi di guida quando sono separati da un periodo di almeno 7 ore;
- l’art. 8, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 561/2006, prevede che i conducenti devono effettuare un periodo di riposo giornaliero nell’arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo settimanale o giornaliero. Come noto, il riposo giornaliero può essere regolare o ridotto. Il primo deve essere di almeno 11 ore, frazionabili in 2 periodi: il primo di almeno 3 ore senza interruzioni e il secondo di almeno 9 ore, senza interruzioni;
- per quanto riguarda il corretto uso del selettore delle attività – art. 34, paragrafo 5 lettere b) del Regolamento (UE) 165/2014 – nell’ipotesi di micro interruzioni di pochi minuti dell’attività si ricorda che la definizione di riposo giornaliero e settimanale è il tempo del quale il conducente può disporre liberamente;
- la circolare ricorda anche che il conducente, dopo un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, deve osservare un’interruzione – intesa come periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo – di almeno 45 minuti e che tale interruzione può essere frazionata in due periodi, di cui uno di almeno 15 minuti seguito da un altro di almeno 30 minuti;
- il conducente deve azionare il dispositivo sotto il simbolo “lettino” per registrare il tempo delle interruzioni e periodi di riposo.
Tutto ciò premesso, il Ministero dell’Interno conclude che nel caso di micro interruzioni della guida di pochi minuti, queste non possono essere considerate “interruzioni” che, come sopra ricordato, devono essere di almeno 45 minuti, né tantomeno “periodi di riposo” giornaliero o settimanale.
Tuttavia se il conducente impiega il suo tempo per il soddisfacimento di esigenze personali disponendo quindi liberamente, non possono neanche essere considerate “tempi di disponibilità”.
In tali casi, qualora il conducente abbia commutato il dispositivo del tachigrafo sul simbolo “lettino” per registrare queste “micro interruzioni”, non potrà essere sanzionato solo presumendo che nei periodi in questione era in disponibilità e non poteva disporre liberamente del suo tempo. Tali periodi non saranno considerati neanche nel computo dell’orario di lavoro.
Riferimenti:
Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227