Superbonus 110%: audizione Agenzia delle Entrate su nuova disciplina cessione del credito d'imposta
Con la recente audizione del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, in considerazione delle potenzialità degli strumenti agevolativi contenuti negli artt. 119 e 121 del DL 34/2020 (convertito con modificazioni nella legge 77/2020), l’Agenzia delle Entrate ha anticipato l’avvio di un programma di informazione su tali bonus che prevede:
- la pubblicazione di una Guida esplicativa a carattere divulgativo contenente una prima illustrazione informativa sulle principali novità in materia di detrazioni introdotte dal Decreto Rilancio (in proposito, si rinvia alla seguente notizia);
- la predisposizione di una sezione dedicata sul sito internet dell’Agenzia, che conterrà le norme di riferimento e i documenti di prassi progressivamente emanati;
- l’emanazione di una circolare interpretativa degli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
In particolare, in ordine alla disciplina contenuta nell’art.121 in tema di sconto in fattura e/o cessione del credito, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcune interessanti anticipazioni (che dovranno trovare comunque conferma ufficiale) sui contenuti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione, che ne detterà le linee guida. Oltre a riepilogare gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto, il provvedimento chiarirà i seguenti aspetti:
Modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate
Per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, la comunicazione delle opzioni relative alle spese andrà effettuata:
- in caso di lavori non agevolabili con i Superbonus 110%, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- in caso di lavori agevolabili con i Superbonus 110%, direttamente dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, come già previsto nei precedenti provvedimenti che hanno disciplinato le modalità di esercizio dell’opzione di cessione del credito o del contributo sotto forma di sconto, nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che l’opzione andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.
Contenuto del modello di comunicazione
Il modello di comunicazione dovrà contenere i seguenti elementi:
- codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione;
- tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito);
- tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento);
- anno di sostenimento e importo della spesa;
- ammontare della detrazione spettante;
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito;
- codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110%.
Termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta
Si ricorda che il credito potrà essere utilizzato in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
In tema di responsabilità dei fornitori e dei soggetti cessionari, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che “I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto allo sconto praticato o al credito d’imposta ricevuto”.
Specularmente, ai fini del controllo, si applicano nei confronti dei beneficiari originari (ad esempio, i proprietari dell’edificio) che esercitano l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, le attribuzioni e i poteri previsti dagli artt. 31 e sgg. Del DPR 600/1973, s.m.i.
L’Agenzia delle Entrate, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, procederà in base a criteri selettivi e tenendo anche conto della capacità operativa degli uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, nei termini di cui all’art.43, DPR 600/1973 e all’art.27, co.16- 20, DL 185/2008, convertito con modifiche in legge 2/2009. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia delle Entrate provvederà quindi al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi (art.20, DPR 602/1973) e delle sanzioni (art. 13, DLgs 471/1997).
Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Alessandro Castagnino Tel. 075 5820230 – Cell. 335 7175365 Email: castagnino@confindustria.umbria.it
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it