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Rischio radiazioni ionizzanti: estensione dei termini per consegna documenti sanitari

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Comunicato del Ministero del Lavoro

Facciamo seguito alla notizia del 17 agosto scorso per informare che sul sito del Ministero del Lavoro è stato pubblicato un comunicato con il quale si illustrano i nuovi termini per la consegna dei documenti sanitari da parte del medico addetto alla sorveglianza sanitaria per il rischio da radiazioni ionizzanti.

A seguito dell'entrata in vigore del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (che ha abrogato il D. lgs. 230/95) e, in particolare, ai sensi dell'articolo 140 comma 4, la consegna dei documenti sanitari personali – unitamente ai documenti di cui all'articolo 132 comma 1, lettere d) ed e) del medesimo provvedimento – da parte del medico addetto alla sorveglianza sanitaria, avviene adesso entro nove mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Pertanto, il termine di consegna precedentemente fissato in sei mesi (ex articolo 90 del Decreto legislativo 230/95, ora abrogato) è stato fissato a nove mesi, decorrenti sempre dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla cessazione dell'attività di impresa comportante esposizioni alle radiazioni ionizzanti.

Ricordiamo che Il Decreto legislativo n. 101/2020 è entrato in vigore il 27 agosto scorso.

Riferimenti:
Area Ambiente e Sicurezza – sicurezza@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it

ALLEGATI
AUTORE: Ambiente e Sicurezza
DATA: 28 set 2020
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