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Rischio radiazioni ionizzanti. Attuazione direttiva europea e riordino normativa di settore

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Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101

Nella Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 201 del 12 agosto 2020 – Supplemento Ordinario n. 29) è stato pubblicato il Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 sulla “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

In base all’art. 2 del Decreto, disponibile in allegato, le sue disposizioni si applicano a qualsiasi situazione di esposizione pianificata, esistente o di emergenza che comporti un rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti che non può essere trascurato, sia dal punto di vista della radioprotezione sia per quanto riguarda l'ambiente, ai fini della protezione della salute umana a lungo termine.

In particolare, le disposizioni si applicano:

a. alle spedizioni di rifiuti radioattivi, di combustibile esaurito e di materie radioattive, escluse le spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche;
b. alla costruzione, all'esercizio e alla disattivazione degli impianti nucleari civili;
c. alla gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento;
d. alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'uso, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nell'Unione europea e all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti radioattivi;
e. alla fabbricazione e al funzionamento di apparecchiature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (kV);
f. alle attività umane che implicano la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione, in particolare:

  1. al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante
  2. alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;

g. all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un’attività umana del passato;
h. alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che giustificano misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori;
i. alle esposizioni mediche;
l. alle esposizioni con metodiche per immagini a scopo non medico.

Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni sono definite negli allegati I e II del Decreto.

Per quanto non diversamente previsto dal Decreto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento entra in vigore dal 27 agosto 2020.

Riferimenti:
Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza - sicurezza@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

ALLEGATI
AUTORE: Ambiente e Sicurezza
DATA: 17 ago 2020
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