Rimborso accise sul gasolio anno 2020: presentazione istanze entro il 2 novembre
ANITA informa che a partire dal 1° ottobre e fino al 2 novembre 2020 si possono presentare le istanze di rimborso delle accise sul gasolio relative ai consumi effettuati nel terzo trimestre 2020 (1° luglio – 30 settembre). Si ricorda che ai fini della fruizione del rimborso è obbligatoria l’indicazione nella fattura elettronica della targa del veicolo rifornito da impianti di distribuzione carburanti (come indicato nella nota dell’Agenzia delle Dogane 64837/2018).
ANITA ricorda che il beneficio non spetta per i consumi relativi ai veicoli di categoria Euro 2 o inferiori, così come previsto dalla Legge di Stabilità 2016.
L’Agenzia delle Dogane, con la nota allegata, comunica inoltre che è disponibile sul sito www.adm.gov.it (Dogane – in un click – Accise – Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 3° trimestre 2020) il software aggiornato per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione.
L’ammontare del beneficio per i consumi effettuati tra il 1° luglio e il 30 settembre 2020 è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 t, comprovando i consumi effettuati mediante le relative fatture di acquisto. Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo 6740.
L’Agenzia ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 2° trimestre 2020 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2021. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2022.
Si ricorda che l’art. 8 del DL n.124/2019 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”) ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso. Quindi, a decorrere dalla presentazione della prossima dichiarazione trimestrale (1°gennaio – 31 marzo 2020) dovrà essere prestata la massima cura nel compilare la colonna “KM PERCORSI” del Quadro A-1. Il dato relativo ai chilometri percorsi assume valore fiscalmente rilevante per la determinazione dell’importo massimo rimborsabile. Modalità non corrette di compilazione dell’apposito campo potrebbero pregiudicare la ricostruzione dei chilometri effettuati e la conseguente liquidazione dell’importo a credito.
Inoltre, a partire dal 1° ottobre 2020, ricordiamo che saranno esclusi dall’agevolazione i veicoli euro 3, mentre dal 1° gennaio 2021 saranno esclusi anche gli euro 4.
ANITA segnala che al fine di facilitare l’individuazione dell’Ufficio delle Dogane territorialmente competente alla ricezione della dichiarazione si può far riferimento al seguente link.
Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it