Licenze comunitarie e copie conformi: termini di validità e presentazione domande di rinnovo
ANITA informa che, con la circolare del 15 giugno 2020, allegata, la Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fornisce alcune indicazioni a seguito del Regolamento UE 2020/698 sulla proroga di validità di tutta una serie di documenti riguardanti la circolazione dei veicoli.
Il Ministero ricorda in primo luogo che il Regolamento prevede, fra l’altro, che la validità di una licenza comunitaria per il trasporto di merci, che sarebbe altrimenti scaduta o che scadrebbe nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si considera prorogata per un periodo di sei mesi dalla scadenza riportata nel medesimo documento, e precisa che anche la validità delle corrispondenti copie conformi segue il medesimo principio.
ANITA ricorda che l’attività di rilascio delle licenze comunitarie e delle copie certificate conformi delle stesse è rientrata - fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria - tra quelle individuabili come “indifferibili”, e come tale essa è stata svolta dalla Direzione centrale e dagli Uffici periferici in modo regolare, senza soluzione di continuità. Di conseguenza, fermo restando quanto previsto dal Regolamento europeo, l’Amministrazione continua a garantire l’istruttoria delle domande e il rinnovo di licenze e delle relative copie conformi, qualora vengano presentate le apposite istanze agli uffici rispettivamente competenti.
Il Ministero pertanto precisa che, per quanto attiene alle modalità di rinnovo delle licenze comunitarie in scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 (ove non già rinnovate) e il 31 agosto 2020 e delle relative copie certificate conformi, la cui validità risulta prorogata dal Regolamento in esame per un periodo di sei mesi, per evitare il rischio di cumulo delle domande di rinnovo in un periodo limitato, ed al fine di consentire una efficace organizzazione dell’attività di rilascio delle licenze comunitarie, in deroga a quanto disposto con la circolare n. 6/17 del 6.6.2017 (che indica per le domande di licenza per il trasporto di merci un periodo massimo di due mesi quale termine anticipabile rispetto alla scadenza), fino a nuove disposizioni, raccomanda alle imprese interessate di presentare domanda di rinnovo e di procedervi con un consistente anticipo rispetto alla data di scadenza, in particolare per le imprese che si avvalgono della proroga di sei mesi della loro validità.
Con la circolare il Ministero ricorda altresì che, qualora sia stata rilasciata una nuova licenza comunitaria a seguito di domanda di rinnovo, non è consentita l’utilizzazione delle copie certificate conformi della licenza comunitaria precedente, in quanto la validità delle copie conformi è, per principio generale, strettamente dipendente dalla validità della licenza medesima e non possono conservare validità le copie conformi di una licenza sostituita per rinnovo.
Il Ministero infine sottolinea che, in caso di licenza prorogata “ex lege” dal Regolamento n. 2020/698, per ragioni tecniche legate al sistema informatico non è possibile procedere al rilascio di copie certificate conformi della stessa nel periodo di proroga della validità in quanto il sistema non consente la stampa di copie certificate conformi di licenze già “formalmente” scadute.
Riferimenti:
Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227