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INPS: ulteriori chiarimenti su CIGO e assegno ordinario

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Circolare con istruzioni e riepilogo delle disposizioni vigenti

Informiamo che l’INPS, con la circolare n. 84 del 10 luglio 2020, allegata, ha fornito ulteriori istruzioni in materia di cassa integrazione, alla luce di tutti gli interventi normativi che si sono succeduti a riguardo. A tal proposito, nella circolare in commento l’Istituto fa una panoramica riepilogativa delle disposizioni vigenti.

La Cassa Integrazione per Covid-19, infatti, era stata introdotta dal Decreto Legge Cura Italia nel mese di marzo 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane ed è poi intervenuta la proroga delle ulteriori 9 settimane introdotta dal Decreto Legge Rilancio prevedendo la possibilità di fruizione frazionata di 5 settimane entro il 31 agosto ed ulteriori 4 settimane fruibili per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.

È inoltre intervenuto il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, prevedendo la fruizione delle ulteriori 4 settimane sopra citate – ma sempre per un totale di 18 settimane – senza dover attendere il mese di settembre.

 Disciplina relativa alle nuove 5 settimane e regolamentazione del “periodo fruito”
La previsione sopra riportata resta circoscritta esclusivamente ai datori di lavoro che abbiano completato la fruizione delle prime 9 settimane di integrazione salariale. L’INPS precisa, inoltre, che non è necessario che le settimane richieste siano consecutive rispetto a quelle originariamente autorizzate, ma le stesse devono essere obbligatoriamente collocate entro il 31 agosto 2020.
Si ricorda che l’Istituto con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 ha introdotto misure di semplificazione degli adempimenti a carico delle aziende per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, con il rilascio della funzione “Copia/Duplica domanda” e con file Excel da utilizzare per i calcoli dei residui.
In ragione di ciò e per i casi in cui i datori richiedono integrazioni salariali, nel presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate devono allegare alla domanda stessa un file Excel, compilato secondo le istruzioni del predetto messaggio n. 2101.
Il file Excel deve essere convertito in formato pdf per essere correttamente allegato alla domanda a titolo di autocertificazione. I predetti file, precisa l’INPS, costituiscono parte integrante della domanda di concessione della prestazione e, pertanto, sono resi ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva.
Dal numero dei giorni fruiti si risale al numero di settimane residue ancora da utilizzare e che possono essere eventualmente richieste con la nuova domanda. L’Istituto offre due casi esemplificativi per il calcolo dei residui, cui si rinvia per maggiore chiarezza.

Ulteriore periodo di 4 settimane di CIGO e assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale”
Il citato DL n. 52/20 ha stabilito che tutti i datori di lavoro che abbiano interamente utilizzato il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane, possono usufruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. La durata massima dei trattamenti cumulativamente riconosciuti non può, in ogni caso, superare le 18 settimane complessive.

Aziende che hanno esaurito il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale”
Le aziende che hanno esaurito le 18 settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con causale “COVID-19 nazionale” possono eventualmente fare ricorso alle prestazioni a sostegno del reddito previste dalla normativa generale, qualora sussista disponibilità finanziaria nelle relative gestioni di appartenenza.
Riguardo all’integrazione salariale ordinaria si ricorda che, ai fini della relativa richiesta, la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa deve essere riconducibile ad una delle causali individuate dal decreto n. 95442/2016. A scopo esemplificativo, l’INPS ricorda che è possibile accedere alle integrazioni salariali ordinarie per mancanza di materie prime/componenti o per mancanza di lavoro/commesse, anche quando il determinarsi di dette causali sia riconducibile ai perduranti effetti dell’emergenza epidemiologica.
A queste istanze si applicano tutti i limiti di fruizione secondo le regole che disciplinano l’integrazione salariale ordinaria:

  • 52 settimane nel biennio mobile;
  • 1/3 delle ore lavorabili;
  • durata massima complessiva dei trattamenti di 24 mesi nel quinquennio mobile;
  • il requisito dell’anzianità di effettivo lavoro di 90 giorni; l’obbligo di versamento della contribuzione addizionale, nonché gli adempimenti relativi alla comunicazione sindacale.

Tenuto conto del carattere eccezionale della situazione in atto, qualora l’azienda evidenzi il nesso di causalità tra l’emergenza sanitaria e la causale invocata, la valutazione istruttoria non deve contemplare la verifica della sussistenza dei requisiti della transitorietà dell’evento e della non imputabilità dello stesso al datore di lavoro e ai lavoratori.

 

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

ALLEGATI
AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 15 lug 2020
AREE DI INTERESSE
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