Indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per lavoratori cessati senza titolo alla NASpI: chiarimenti
Informiamo che l’INPS, con la circolare n. 75, allegata, ha fornito le istruzioni operative per la gestione dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 87 del Decreto Legge cd. “Rilancio” n. 34/2020.
La novità introdotta da tale articolo prevede che ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione, NASpI, possono beneficiare per un massimo di 12 mesi e in ogni caso fino al 31 dicembre 2020 di un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga.
Sui requisiti un chiarimento importante riguarda il fatto che sono compresi nell’ambito di applicazione anche i lavoratori che, pur avendo titolo alla prestazione, non ne abbiano fatto richiesta.
Per ottenere il pagamento dell’indennità in commento, il lavoratore in possesso dei requisiti richiesti deve presentare una domanda on-line di mobilità in deroga. Anche in questo caso, come accade per tutto ciò che concerne la CIGD, perché ai beneficiari arrivino le somme a cui hanno diritto è necessario che si attivi un canale di comunicazione tra le Regioni e l’Istituto: il pagamento sarà erogato dall’INPS solo dopo aver ricevuto lo specifico provvedimento concessorio.
Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411