Emergenza Covid-19. Ordinanza 23 dicembre 2020 del Ministero della Salute
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza 23 dicembre 2020 del Ministero della Salute, allegata, che contiene “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”
Il provvedimento dispone che, fermo restando l’applicazione delle misure previste dall’art. 1 dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 dicembre 2020, è consentito l’ingresso nel territorio nazionale ai soggetti che hanno la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 23 dicembre ovvero abbiano un motivo di assoluta necessità che deve essere comprovato mediante autodichiarazione.
Vengono inoltre stabilite le condizioni affinché sia possibile l’ingresso nel territorio nazionale e il traffico aereo da Regno Unito e Irlanda del Nord:
a) obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'ASL locale di riferimento. In caso di ingresso in Italia con volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, il tampone deve essere effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
c) obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui alla lettera b), alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni presso l'abitazione o la dimora nei termini di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), del Dpcm 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.
Se non insorgono sintomi di Covid e fermo restando gli obblighi dichiarazione previsti dall’art. 7 del Dpcm 3 dicembre 2020, le disposizioni dell’Ordinanza 20 dicembre 2020, come integrate dall’art. 1 dell’Ordinanza 23 dicembre, non trovano applicazione all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, sempreché si sottopongano ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'ASL competente.
Il nuovo provvedimento modifica anche l’Allegato 20 al Dpcm 3 dicembre 2020, disponendo che ai movimenti da e per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si applica la disciplina prevista per gli Stati e territori di cui all'elenco E.
Inoltre, dal 24 dicembre 2020, ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino si applica la disciplina per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20 del Dpcm 3 dicembre 2020.
Le disposizioni della nuova Ordinanza si applicano per l’art. 1 fino al 6 gennaio 2021 e per l’art. 2 fino al 15 gennaio 2021.
Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it