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Emergenza Covid-19. Inps: ulteriori indicazioni in caso di sospensione adempimenti e versamenti contributivi

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Proroga della ripresa dei versamenti sospesi

Informiamo che l’INPS ha fornito le istruzioni operative sulle modalità di sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La circolare n. 64 del 28 maggio 2020, allegata, nel richiamare quanto già disposto con precedente circolare per gli aspetti non toccati dalle recenti modifiche normative, illustra le novità di cui alla legge di conversione del decreto legge “Cura Italia” e del decreto legge “Rilancio”.

I decreti da ultimo citati hanno dettato ulteriori interventi relativi alla sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Allo stesso tempo, queste nuove disposizioni, hanno introdotto una proroga della sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali in commento e dei termini di ripresa dei versamenti sospesi.

Pertanto, con la circolare si illustrano le fattispecie di sospensione introdotte dalle disposizioni citate, nonché gli adeguamenti alle istruzioni amministrative già emanate dall’Istituto, che si richiamano integralmente per tutti gli aspetti non oggetto dei citati adeguamenti.

Con riferimento alla sospensione dei termini dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali, prevista anche per i soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci, il termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi era stato fissato alla data del 31 maggio 2020, in unica soluzione o in alternativa in un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.

A tal riguardo l’articolo 127 del decreto legge n. 34/2020 “Rilancio”, dispone che gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, vengano effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre.

Pertanto, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti sospesi (comprensivi di quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), precedentemente fissata al 31 maggio 2020, è stata prorogata alla data del 16 settembre 2020.

Per quanto riguarda le modalità di sospensione, per le aziende con dipendenti, alle posizioni contributive così individuate sarà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, avente il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, pertanto, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice già in uso “N967”, avente il significato di “Sospensione contributiva a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. D.L. n. 9/2020, Art. 8 e D.L. n. 18/2020, Art. 61”.

Le aziende che abbiano già provveduto all’invio del flusso Uniemens relativo ai mesi in esame senza aver indicato il codice di sospensione così come previsto nella circolare, provvederanno entro 15 giorni all’invio dei flussi di variazione della denuncia aziendale senza la valorizzazione del “tipo regolarizzazione”.

Infine la circolare ricorda che la sospensione contributiva è riferita a tutti gli adempimenti e versamenti contributivi, ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori, anche se trattenuta.

 

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411

ALLEGATI
AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 02 giu 2020
AREE DI INTERESSE
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