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Emergenza COVID-19. Il FIS esclude gli assegni al nucleo familiare

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Compatibilità non prevista tra i due strumenti di sostegno al reddito

I lavoratori che fruiscono dell’intervento del Fondo di integrazione salariale (Fis) a ristoro della perdita di retribuzione per i periodi di sospensione delle attività derivati dall’emergenza COVID 19, non possono contare sull’assegno per il nucleo familiare (Anf).

Lo ha ribadito l’INPS nella circolare 47/2020, già pubblicata in questo articolo del 29 marzo scorso, che segue un precedente orientamento.

L’esclusione dell’Anf durante il periodo di percezione degli assegni (ordinario e di solidarietà) erogati dal Fis è stata, infatti, affermata dall’Istituto di Previdenza già nella circolare n.130 del 2017.

Ricordiamo che la stessa cosa non avviene quando i lavoratori percepiscono la cig o la cassa in deroga che, invece, ricorrendone i presupposti, garantiscono anche gli Anf a corredo della prestazione.

Va sottolineato che l’individuazione dell’ammortizzatore sociale di riferimento non deriva da una scelta del datore di lavoro, ma consegue all’applicazione delle norme in materia.

C’è chi può contare sulla CIGO, chi sulla CIGS; vi è poi un bacino di aziende operanti in settori in cui sono costituiti i fondi di solidarietà bilaterali e bilaterali alternativi.

Per i datori di lavoro che, in relazione al settore di appartenenza e/o alle dimensioni aziendali, restano fuori da tali ambiti di intervento è stato previsto il Fis. Per tutti gli altri, che comunque sarebbero rimasti non tutelati, il DL 18 del 2020 prevede il possibile intervento della CIGD (Cassa in deroga). Il decreto Interministeriale 94343 del 2016, di regolamentazione del Fis, non ha ricompreso esplicitamente la Anf a corredo delle prestazioni erogate dal Fondo, pur affermando (art. 7, comma 9) l’applicabilità all’assegno ordinario della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie.

Di segno opposto, invece, la disciplina prevista per la CIGO e per la CIGS.

L’art. 3, comma 9, del DLGS 148 del 2015 espressamente prevede che “ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare”. Oggi, rispetto al passato, in determinate situazioni la Anf può assumere valori ragguardevoli. A titolo di esempio, per una famiglia composta da 4 persone, in cui lavora solo un soggetto, con livello reddituale intorno a 20.000 € annui, l’assegno mensile è di circa 208 € che aumentano a circa 326 € in presenza, nel nucleo familiare, di un soggetto inabile.

 

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it – 075/58201 – 0744/443411

ALLEGATI
AUTORE: Servizio Sindacale e Relazioni Industriali
DATA: 01 apr 2020
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