Dpi Covid-19: pubblicati dall’Inail i criteri semplificati di validazione in deroga
L’INAIL ha pubblicato i criteri semplificati di validazione in deroga alle norme vigenti per l'importazione e immissione in commercio dei dispositivi di protezione individuale.
Il documento è stato elaborato dal Comitato tecnico ex art. 66 bis, comma 3, della Legge 77/2020 e approvato il 24 settembre scorso. Si ricorda, infatti, che l’art. 15 “Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale” del Decreto Legge 18/2020 ha attribuito all’INAIL la funzione di validazione in deroga dei dispositivi di protezione individuale prodotti o importati.
Con l’entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, la validazione in deroga di dispositivi importati è stata, invece, attribuita a strutture individuate dalle Regioni. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di dispositivi di protezione individuale e di sostenere la ripresa in sicurezza delle attività produttive, per l'importazione e l'immissione in commercio dei dispositivi sono stati definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza da COVID-19.
A conclusione della fase emergenziale cesseranno i presupposti della validazione in deroga, e l’immissione e la commercializzazione sul mercato nazionale di questi prodotti tornerà a conformarsi alla disciplina comunitaria che prevede, per essi, la marcatura CE ai sensi del Regolamento UE 2016/425.
I criteri riguardano esclusivamente i DPI utili a proteggere dal rischio di esposizione ad agenti aero-dispersi, in particolare da rischio COVID-19, e si basano sulla rispondenza ai requisiti di protezione dettata dalle norme tecniche di riferimento. Nelle tabelle del documento vengono riportate le fattispecie di DPI più comuni mirati al contenimento del contagio, e le relative normative di riferimento europee che identificano i requisiti su cui si basano i criteri di valutazione.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione di tali criteri i dispositivi di protezione individuale non direttamente connessi alla protezione dal rischio COVID-19, come quelli di protezione dell’udito o di protezione degli arti inferiori (calzature di protezione).
I criteri di valutazione comprendono:
- contenuti minimi delle richieste di validazione in deroga;
- documentazione tecnica da allegare alle richieste;
- requisiti minimi prestazionali per i DPI oggetto di richiesta di deroga.
I dispositivi dotati di marcatura CE non sono soggetti alla validazione in deroga in quanto già autorizzati all’immissione su mercato comunitario. Pertanto, i DPI per i quali viene richiesta la validazione in deroga non devono essere marcati CE sul dispositivo o sull’imballaggio. Il documento ricorda che non sono altresì ammesse marcature CE improprie o irregolari. Ad ognuna delle tipologie di DPI elencate nella tabella 1 all’interno del documento, sono dedicati specifici allegati (quattro in totale), nei quali vengono declinati i criteri tecnici per la relativa validazione. I criteri riportati negli allegati sono integrativi o esplicativi rispetto a quelli contenuti nel corpo del documento principale.
Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – sicurezza@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it