DL n. 52 del 16 giugno 2020: ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale
Come già anticipato nella notizia del 16 giugno scorso, ricordiamo che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 16/6/2020 il Decreto Legge n. 52 del 16 giugno 2020, disponibile in allegato, in materia di trattamento di integrazione salariale. Il provvedimento consente la fruizione delle ulteriori 4 settimane di cassa integrazione - per un totale di 18 settimane - senza dover attendere il mese di settembre.
Come noto, infatti, la cassa integrazione per Covid-19 è stata introdotta dal Decreto Legge “Cura Italia" nel mese di marzo 2020, per un periodo non superiore a 9 settimane.
La proroga delle ulteriori 9 settimane è stata introdotta dal Decreto Legge “Rilancio” ed ha previsto la possibilità di fruizione frazionata con la seguente articolazione:
- 5 settimane entro il 31 agosto;
- ulteriori 4 settimane fruibili per il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 ottobre 2020.
Ora, il nuovo Decreto Legge prevede che, in deroga alla normativa vigente sopra esposta, i datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane, possano fruire di ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020 e comunque entro il 31 ottobre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane – fruibili continuativamente – considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.
Il Decreto Legge inoltre prevede che, indipendentemente dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato la domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori od omissioni che ne hanno impedito l’accettazione, possano presentare la domanda nelle modalità corrette entro 30 giorni dalla comunicazione dell’errore nella precedente istanza da parte dell’amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell’eventuale provvedimento di concessione emanato dall’amministrazione competente.
Riferimenti:
Confindustria Umbria
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