Dichiarazione semplificata per periodo fruito di assegno ordinario con causale Covid-19
Facciamo seguito a quanto già illustrato circa le innovazioni apportate alla disciplina degli interventi di integrazione salariale ad opera dei Decreti Legge n. 34/2020 cd. “Rilancio” e n. 52/2020 e le istruzioni fornite in merito alla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti di Cassa integrazione, con particolare riguardo alla durata delle prestazioni e ai termini di presentazione delle istanze.
Ora, con il messaggio n. 2806 del 14 luglio 2020 - allegato - si integrano le indicazioni già emanate in materia di CIGO, fornendo istruzioni per consentire alle aziende che richiedono l’assegno ordinario, l’invio dell’autodichiarazione del “periodo effettivamente fruito”.
Nei casi in cui il datore di lavoro - che richiede l’assegno ordinario - debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve allegare alla domanda stessa un file excel (Allegato n. 1) unitamente a una scheda esplicativa sulle modalità di compilazione (Allegato n. 2), da inserire, per ogni unità produttiva, nel quadro G - Ulteriori allegati - Allegato A delle domande di nuova richiesta con causale “COVID-19”.
In caso di mancata trasmissione del suddetto file excel, l’Istituto considererà il periodo autorizzato e quello fruito come coincidenti.
In considerazione di quanto precede, la trasmissione del file riferito alle domande già inviate dovrà essere effettuata con la massima tempestività. Si ricorda che il predetto file costituisce parte integrante della domanda di concessione della prestazione, costituendo di per sé idonea autocertificazione, fermi restando i controlli sulle autodichiarazioni previsti dalla legge, che potranno essere espletati tramite vigilanza documentale e ispettiva. Il file dovrà essere convertito in formato.pdf.
Si fa presente che il criterio di flessibilità che fa salvi dal conteggio eventuali giorni di trattamento richiesti ma non utilizzati, previsto per la cassa integrazione ordinaria, è stato esteso anche all’assegno ordinario sul presupposto che a quest’ultimo si applica la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria, se compatibile.
Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it– 075/58201 – 0744/443411