Decreto “Cura Italia”: prevenzione incendi e rischio incidenti rilevanti
Confindustria ha trasmesso una circolare del Capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, allegata, sulle norme inerenti alla prevenzione incendi contenute nel DL “Cura Italia” (Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18).
In particolare il documento esamina i seguenti tre articoli:
- 4 - Disciplina delle aree sanitarie temporanee
- 83 - Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare
- 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza
Con riferimento all'articolo 103, i VVFF precisano che nella fattispecie di cui al comma 2 ("Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020") ricadono in particolare:
- le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art 5 del D.P.R. 151/2011;
- i corrispondenti procedimenti previsti dal D.Lgs. 105/2015 (incidenti rilevanti);
- le omologazioni dei prodotti antincendio;
- i termini (fissati dall’art. 7 del D.M. 5 agosto 2011) ai fini del mantenimento dell’iscrizione dei professionisti antincendio negli elenchi di cui all’art. 16 del D.lgs. 139/2006 e s.m.i.
Nella fattispecie di cui al comma 1 (art. 103, comma 1: "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento") ricadono, in particolare, i procedimenti e i controlli del D.P.R. 151/2011 e quelli relativi al D.Lgs. 105/2015 (incidenti rilevanti).
Confindustria ricorda, inoltre, che il Capo del Corpo VVFF aveva già pubblicato una disposizione lo scorso 12 marzo, in allegato, in cui nel penultimo paragrafo già si precisava che:
" ....nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all’art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell’ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale."
Con riserva di ulteriori aggiornamenti in merito.
Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Ambiente e Sicurezza – sicurezza@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227