Decreto “Cura Italia”: operatività uffici Motorizzazione Civile
ANITA informa che la Direzione Generale Motorizzazione – con la circolare 1735 del 23 marzo, allegata – ha fornito chiarimenti in merito agli effetti prodotti dal D.L. n.18/2020 sull’operatività degli uffici della Motorizzazione Civile (UMC).
In particolare:
Sospensione termini procedimentali (Art.103, comma 1)
Fermo restando che, per espressa previsione contenuta nella norma, le pubbliche amministrazioni “adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”, per tutte le attività diverse da quelle indifferibili da rendere con la presenza del personale, o comunque non espletabili in via ordinaria nelle modalità del “lavoro agile” è possibile concludere i procedimenti pendenti anche dopo il 15 aprile 2020, in ragione della particolare situazione organizzativa di ciascun UMC connessa all’emergenza sanitaria in atto.
Proroga di validità di autorizzazioni alla circolazione (Art. 103, comma 2)
Nell’ambito di applicazione della norma rientrano dunque anche tutte le autorizzazioni, comunque denominate, che consentono la circolazione provvisoria di veicoli sul territorio nazionale.
In particolare, ANITA evidenzia di seguito l’applicabilità della proroga di validità per i documenti di maggiore interesse per il settore autotrasporto:
- estratti della carta di circolazione rilasciati dagli UMC ai sensi dell’art. 92, comma 1, Cds, in deroga al termine massimo di validità di 60 giorni;
- ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, come previsto dall’art 92, comma 2, Cds, in deroga al termine massimo di validità di 30 giorni;
- fogli di via, rilasciati ai sensi dell’art. 99 Cds, fermo restando che si tratta di autorizzazioni provvisorie non già alla circolazione “ordinaria” bensì esclusivamente finalizzata a condurre i veicoli ai transiti di confine;
- autorizzazioni alla circolazione di prova, di cui al DPR 24 novembre 2001, n. 474, per le quali non sia già pendente il procedimento di rinnovo. Inoltre, la genericità del tenore letterale della disposizione richiama nel suo ambito anche le certificazioni rilasciate all’esito di un procedimento tecnico di valutazione e accertamento.
In conseguenza di ciò, la proroga si applica anche alla validità della autorizzazione alla circolazione relativa ai veicoli dotati di alimentazione a metano (CNG), alle prove periodiche, nell’intervallo di 3 o 6 anni, sulle cisterne, nonché alle verifiche periodiche dei veicoli in regime ATP.
Differimento termini operazioni tecniche (Art. 92, comma 4)
Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni e pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto all’obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operante “ope legis”. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
Attività indifferibili da rendere in presenza
La circolare, inoltre, aggiorna l’elenco delle attività indifferibili da rendere in presenza, limitatamente alle operazioni tecniche ed amministrative di competenza degli Uffici periferici della Motorizzazione, a parziale modifica della circolare n. 1565 del 17 marzo 2020.
Si rimanda alla lettura della circolare per ogni ulteriore dettaglio.
Riferimenti:
Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227