D.M. Registro nazionale operazioni di recupero: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno scorso, è stato pubblicato il Decreto 21 aprile 2020, recante "Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero".
Il provvedimento, che si compone di 8 articoli e un allegato, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del Codice dell'Ambiente, che disciplina l'istituto della cessazione della qualifica di rifiuto.
In particolare si segnala che, ai sensi dell'articolo 2, il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all'articolo 189 del Codice dell'Ambiente e con il registro elettronico nazionale istituito dall'articolo 6 del DL n. 135 del 2018.
I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell'istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell'art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per richiedere ad ISPRA l'attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Di seguito, il link al provvedimento.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore e utile approfondimento.
Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Ambiente e Sicurezza – ambiente@confindustria.umbria.it
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