Covid-19. Proroga termini validità di abilitazioni alla guida e documenti correlati
Con circolare del 13 agosto scorso, la Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha aggiornato la precedente circolare (n. 16356 del 12 giugno 2020) che aveva fornito chiarimenti sulle proroghe di validità delle abilitazioni alla guida. Ciò a seguito dell’emanazione della Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del DL 9 maggio 2020 n. 34, che ha previsto la proroga di validità dei documenti d'identità scaduti dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, nonché della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020 stabilita con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio scorso.
Di seguito riportiamo le modifiche intervenute, evidenziate da ANITA, rinviando alla lettura del testo della circolare – disponibile in allegato – per le parti rimaste invariate.
Patenti di guida
Le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 30 dicembre 2020, sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 sul territorio nazionale. Per guidare al di fuori dei confini nazionali (ma in ambito UE) occorre tener conto dell’art. 2, Regolamento UE 2020/698, il quale ha disposto che le patenti scadute dal 1° febbraio al 31 agosto 2020 sono prorogate di validità per un periodo di 7 mesi dalla data di scadenza indicata sulla patente stessa.
Il termine previsto dall’art. 122, comma 1, del Codice della Strada - decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida - qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato al 13 gennaio 2021 (D.D. 268 del 12 agosto 2020).
Le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’art. 122 del CDS, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020, sono prorogate fino al 13 gennaio 2021 (D.D. 268 del 12 agosto 2020).
Attestazioni sanitarie
I certificati medici rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del CDS per il conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) per poter essere allegato ad una istanza di conseguimento della patente di guida, cade tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza che è fissato al 15 ottobre 2020.
I permessi provvisori di guida, rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Riferimenti:
Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it
Andrea Di Matteo - T. 075 5820227 - C. 335 1215606 - dimatteo@confindustria.umbria.it
Andrea Dominici - T. 0744 443418 - C. 338 6278499 - dominici@confindustria.umbria.it