Coronavirus. Dpcm 7 agosto 2020: disposizioni di interesse per il settore trasporti
Sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il nuovo DPCM 7 agosto 2020 (“Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020 n.19, e del DL 16 maggio 2020 n.33, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”), in allegato, con il quale sono state aggiornate le disposizioni previste da precedenti norme, in conseguenza dell’estensione dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020. Le nuove disposizioni si applicano fino al 7 settembre 2020.
ANITA ha analizzato le disposizioni di maggiore interesse per il settore dei trasporti. I punti-chiave possono essere così sintetizzati:
- Per assicurare i servizi minimi essenziali (art.1, comma 6, lettera ii)
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
- Le attività produttive industriali e commerciali (art.2)
Devono svolgere i propri servizi nel rispetto del Protocollo condiviso del 24 aprile 2020 (allegato 12 del DPCM) e dei singoli protocolli di settore, tra i quali quello specifico per il trasporto e la logistica del 20 marzo 2020 (allegato 14 del DPCM), pena la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
- Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero (art.4)
Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 (tutti i Paesi non indicati negli Elenchi A,B,C,D,F) l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei 14 giorni antecedenti, nonché gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20, (a decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana; a decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia) salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all’art. 5, comma 1, tra i quali: le esigenze lavorative; assoluta urgenza; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; ingresso nel territorio nazionale di cittadini, e loro familiari, di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.
Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei 14 giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi: cittadini, e loro familiari, di Stati UE, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano; equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto. Per quanto concerne l'ingresso in Italia del personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale non in Italia, decadono tutti i precedenti adempimenti a carico dei conducenti relativi agli obblighi di autodichiarazione e di comunicazione alle Autorità sanitarie.
- Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (art.5)
Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia stabiliti all’art. 4, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi, tranne Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, una dichiarazione recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato tale da consentire le verifiche di:
a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia;
b) motivi dello spostamento conformemente all’art. 4, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell’allegato 20;
c) nel caso di soggiorno o transito nei 14 giorni anteriori all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell’allegato 20: 1) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 2) mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l’utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio; 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario; 4) eventuale sussistenza di una o più circostanze di cui all’art. 6, commi 6 e 7.
Le persone, che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi tranne Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco) anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio ed in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento.
- Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (Art. 6)
Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell’allegato 20 (tutti i Paesi tranne Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco) anche se asintomatiche, si attengono agli obblighi di quarantena. Da tale obbligo sono esentati – salvo che intervengano sintomi di COVID-19 – gli equipaggi dei mezzi di trasporto e il personale viaggiante, nonché i cittadini che fanno ingresso per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria. In tale ultima previsione, rientra quindi il personale delle imprese di autotrasporto e della logistica, che hanno uno specifico Protocollo del 20 marzo 2020.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rinvia al testo allegato del DPCM.
Riferimenti:
Confindustria Umbria – Area Ambiente e Sicurezza – trasporti@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227