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Coronavirus. Dpcm 11 giugno 2020: ulteriori misure per il contenimento dell’emergenza

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Aggiornamenti da ANCE

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 147 dell’11/06/2020 il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Tra le misure di interesse, che si applicano dal 15 giugno 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 17 maggio 2020 e sono efficaci fino al 14 luglio 2020, si segnalano le seguenti.

In particolare, all’art. 1, lett.g) viene prevista, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale, la sospensione anche delle attività  didattiche  in  presenza  nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza  delle  attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università  e  le Istituzioni  di  Alta  Formazione  Artistica  Musicale  e  Coreutica, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di  attività  formative  a  distanza.

Sul punto si segnala che il Ministero del Lavoro ha pubblicato la seguente nuova FAQ sulla formazione in materia di salute e sicurezza:

Nei casi in cui non sia possibile attivare modalità di videoconferenza sincrona per lo svolgimento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oppure quando deve essere svolta la parte pratica dei corsi obbligatori, a quali condizioni è possibile realizzare specifiche attività formative in presenza?

Come già chiarito da questo Ministero, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro riveste carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:

  • utilizzo di locali dotati di adeguata areazione;
  • distanziamento fisico di almeno 1 metro;
  • utilizzo della mascherina chirurgica;
  • accessibilità all'igiene frequente delle mani;
  • garanzia dell'igiene delle superfici; in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità.

Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda.

Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza.
Tali indicazioni sono state confermate dal Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, che - nella riunione del 28 maggio 2020 - si è espresso su uno specifico quesito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il parere allegato.

All’art. 2 del DPCM in esame viene, poi, ribadita la necessità che tutte le  attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, fatto salvo quanto previsto  dall'articolo 1,  rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il  contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti  sociali (v. d. allegato 12), nonché, per l’ambito di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali (v. d. allegato 13).

Ribadite all’art. 4 le misure in materia di ingresso in Italia.

In particolare, è stato chiarito che le persone che fanno ingresso in Italia, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata ai sensi del comma 1, lettera b). È fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

A tal fine, è stato previsto che l'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  è assistito anche per l'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716 del 25 febbraio 2020) e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per motivi  di  sanità  pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Sul punto è stato chiarito che le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano, tra gli altri, a:

  • i cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (lett. c);
  • i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoroe per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (lett. e);
  • al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (lett. f);
  • ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano (lett. g).

Prevista inoltre la possibilità, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, di prevedere deroghe specifiche e temporanee alle disposizioni suddette.

All’art. 5, poi, sono state confermate le previsioni relative ai transiti e ai soggiorni di breve durata in Italia.

In particolare, è stato previsto al comma 1 che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 e esclusivamente  per le motivazioni di cui all'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020[1] e per un periodo non superiore a 120 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, anche mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

Sarà necessario, inoltre, rendere contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli  46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,  recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale da consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, dei motivi del viaggio, indirizzo completo dell’abitazione o del luogo di soggiorno in Italia, del recapito telefonico, anche mobile, presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.

Sarà altresì necessario, allo scadere del periodo di permanenza, lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la  dimora  o  il luogo di soggiorno indicato nella comunicazione medesima, nonché segnalare, in caso di insorgenza di  sintomi  COVID-19,  tale situazione  con  tempestività  al   Dipartimento   di   prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

All’art. 6 sono state fornite ulteriori comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero.

Previsto che, fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.L n. 33/2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 33/2020, non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:

  1. Stati membri dell'Unione Europea;
  2. Stati parte dell'accordo di Schengen;
  3. Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord;
  4. Andorra, Principato di Monaco;
  5. Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Chiarito che restano vietati, fino al 30 giugno 2020, gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli di cui al comma 1, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Confermato, infine, che sarà cura del prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'Interno, assicurare l'esecuzione delle misure del decreto,  nonché  monitorare l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile  concorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale  del  lavoro  e  del Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché,  ove  occorra, delle  forze  armate,  sentiti  i  competenti  comandi  territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione e  della  Provincia autonoma interessata.

[1] Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o negli ulteriori casi individuati con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L n. 19/2020; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti da e per l'estero possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del D.L.  n. 19/2020, anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.

Riferimenti:
ANCE UMBRIA
Perugia – info@anceumbria.it – Tel. 075/582751
Terni – edilizia@confindustria.terni.it – Tel. 0744/443411

ALLEGATI
AUTORE: A.N.C.E. Umbria
DATA: 16 giu 2020
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