Coronavirus. Attività del medico competente: indicazioni operative
Con circolare del 4 maggio 2020 - allegata - il Ministero della Salute ha fornito indicazioni operative relative alle attività del medico competente per la gestione in sicurezza della pandemia in corso negli ambienti di lavoro.
La circolare riprende quanto già previsto dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro aggiornato in data 24 aprile 2020 e dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del Comitato Tecnico Scientifico pubblicato il 9 aprile 2020.
Viene richiamata l’attenzione sulla figura di primo piano del medico competente nell’attuale momento di emergenza pandemica, periodo durante il quale egli va a confermare il proprio ruolo di consulente globale del datore di lavoro; viene poi riportato il numero dei Medici Competenti iscritti nell’elenco istituito presso il Ministero della Salute (ex D.lgs. 81/08 e s.m.i., art. 38, comma 4) distinti per regione e la Distribuzione per tipologia di rischio dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dei visitati nel 2018 e dei giudizi di inidoneità e di idoneità parziali.
Con riferimento agli obblighi di informazione/formazione dei lavoratori sul rischio di contagio da Covid-19, il Ministero sollecita il medico competente a tenere aggiornato nel tempo il datore di lavoro, ad esempio, in riferimento a strumenti informativi e comunicativi predisposti dalle principali fonti istituzionali di riferimento, anche al fine di evitare il rischio di fake news.
Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria dovranno essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità quali:
- la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
- la visita medica su richiesta del lavoratore;
- la visita medica in occasione del cambio di mansione;
- la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.
Previa valutazione del medico stesso, potranno invece essere differite in data successiva al 31 luglio 2020:
- la visita medica periodica (art. 41, c. lett. b);
- la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e).
In merito alla visita medica, viene specificato che essa non può prescindere dal contatto diretto tra lavoratore e medico competente e che, pertanto, non potrà realizzarsi attraverso visite mediche "a distanza".
Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Ambiente e Sicurezza – sicurezza@confindustria.umbria.it
Dott. Dominici Tel. 0744/443418 – Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227