Confindustria Umbria News

Il notiziario di Confindustria Umbria

Homepage/Ambiente e sicurezza/Conversione DL Rilancio: deposito temporaneo di rifiuti

Conversione DL Rilancio: deposito temporaneo di rifiuti

Share FacebookShare LinkedInShare X
Le modifiche introdotte dalla legge 77/2020

Si riporta in allegato il testo del DL Rilancio coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020. Confindustria ricorda che con la legge di conversione è stato approvato l’art. 228-bis, che ha abrogato l’art. 113-bis del DL “Cura Italia”, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti. In particolare, la norma appena abrogata prevedeva che, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti - di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

In tal senso, Confindustria ricorda altresì che durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, molte Regioni hanno adottato Ordinanze contingibili e urgenti ex art. 191 del Codice dell’Ambiente, che hanno introdotto forme straordinarie di gestione dei rifiuti sui propri territori, aderendo tra l’altro alle indicazioni fornite dalla circolare del Ministero dell’Ambiente del 30 marzo 2020 – “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni” – che, in tema di deposito temporaneo ha espressamente previsto la possibilità, per le Regioni, di consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi, proprio attraverso lo strumento dell’Ordinanza contingibile e urgente ex art. 191 del Codice.

A tal proposito, l’art. 191 dispone che tali Ordinanze hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi, possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti e qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, tali Ordinanze anche oltre i predetti termini.

Confindustria, pertanto, ha messo a disposizione una tabella ricognitiva delle Ordinanze regionali adottate in materia di gestione dei rifiuti, che può essere richiesta ai nostri Uffici, ed ha evidenziato che la maggior parte ha previsto che le disposizioni ivi contenute trovino applicazione dalla data della loro pubblicazione, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, oltre i successivi trenta giorni necessari al corretto e ordinario ripristino del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, fatta salva la facoltà di reiterazione prevista dall’art. 191 del Codice dell’Ambiente, prima ricordata.

Ci riserviamo aggiornamenti sui prossimi sviluppi e restiamo a disposizione per ogni approfondimento.

Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Ambiente e Sicurezza – ambiente@confindustria.umbria.it
Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227 - Dott. Dominici Tel. 0744/443418

ALLEGATI
AUTORE: Ambiente e Sicurezza
DATA: 21 lug 2020
AREE DI INTERESSE
RICERCA NOTIZIE