Congedo per emergenza Covid-19 in favore dei lavoratori dipendenti settore privato: istruzioni INPS
L’INPS, con la circolare n. 81 dell’8 luglio 2020, allegata, ha fornito istruzioni relative alle modifiche apportate dal Decreto legge “Rilancio” n. 34/20 alla durata del congedo COVID-19 e all’ampliamento del periodo di fruizione dello stesso, nonché all’estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992.
La circolare fa una panoramica riepilogativa sul tema, che riassumiamo di seguito.
Il periodo in cui è possibile fruire del congedo COVID-19, come noto, è stato esteso fino al 31 luglio 2020 ed è aumentato da 15 a 30 giorni, che sono fruibili dai genitori per l’assistenza ai figli durante il predetto periodo, alle medesime condizioni previste nell’articolo 23 del decreto legge “Cura Italia” n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/20.
Ricordiamo che i genitori possono fruire del congedo COVID-19 alternativamente e per un periodo massimo (individuale e di coppia) di 30 giorni, per la cura di tutti i figli e non per ciascun figlio. Ed inoltre, il Decreto legge “Rilancio” ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti di cui alla legge n. 104/1992, di ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.
Conseguentemente i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di maggio e 3 per il mese di giugno), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei predetti due mesi. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni ordinariamente prevista.
La circolare inoltre illustra come, nel flusso Uniemens, sono stati previsti i seguenti codici evento riferiti ai lavoratori dipendenti del settore privato:
- MV2: congedo parentale riferito a figli di età non superiore a dodici anni;
- MV3: congedo parentale riferito a figli con disabilità in situazione di gravità accertata;
- MV4: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L. n. 104/92 con fruizione giornaliera;
- MV5: estensione dei giorni di permesso previsti dalla L 104/92 con fruizione oraria.
Riferimenti:
Confindustria Umbria
Area Relazioni Industriali – sindacale@confindustria.umbria.it – 075/58201 – 0744/443411