Bonus facciate: immobili "patrimonio" delle imprese
Ammesso il Bonus facciate per un intervento eseguito da un’impresa su un proprio immobile “patrimonio”. Il beneficio spetta anche per l’isolamento dell'involucro esterno dell’edificio, compreso il cd. "sporto di gronda", nonché per le ulteriori opere, come lo spostamento dei pluviali e la sostituzione dei davanzali, che sono strettamente collegate alla realizzazione dell'intervento.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente nella Risposta n.517/E del 2 novembre e nella Risposta n.520/E del 3 novembre 2020, in relazione a due istanze d’interpello aventi ad oggetto l’applicabilità del Bonus facciate, ovvero della detrazione del 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero sulle strutture opache, sui balconi o sugli ornamenti e fregi delle facciate esterne degli edifici.
Al riguardo, richiamando i chiarimenti forniti con la C.M. 2/E/2020, l'Amministrazione finanziaria:
con la Risposta n.517/E/2020
- conferma che beneficiano della detrazione anche i soggetti titolari di reddito d'impresa, per gli interventi eseguiti sia sugli immobili strumentali, sia sugli “immobili patrimonio" (ovvero i beni che non sono né strumentali, né “merce”). Nel caso di specie, quindi, in presenza di tutte le condizioni richieste dalla disciplina agevolativa, la società istante può usufruire del Bonus facciate per le unità a destinazione residenziale possedute, come “immobili patrimonio”, nell’edificio oggetto degli interventi. L’agevolazione, infatti, è volta ad incentivare gli interventi edilizi finalizzati genericamente a migliorare il decoro urbano;
con la Risposta n.520/E/2020
- chiarisce che sono agevolate con il Bonus facciate le spese relative agli interventi di isolamento sull'involucro esterno visibile dell'edificio, comprensivo dello "sporto di gronda", tenuto conto che quest’ultimo è un elemento relativo alla parte opaca della facciata;
- fa rientrare nel beneficio anche i lavori aggiuntivi, consistenti nello spostamento dei pluviali, nella sostituzione dei davanzali e nella sistemazione di prese e punti luce esterni, nello smontaggio, rimontaggio e sostituzione delle tende solari, nel caso in cui ciò si rendesse necessario per motivi tecnici. Infatti, tali lavori sono qualificabili come “opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento stesso”;
- esclude dall’agevolazione le spese riferite alle facciate interne dell'edificio (se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico), ed alle strutture opache orizzontali o inclinate dell'involucro edilizio. Infine, l’Agenzia delle Entrate ricorda che il DL 34/2020 convertito nella legge 77/2020 (Decreto Rilancio) ha ampliato l’ambito oggettivo e soggettivo della cessione del credito estendendola, tra l’altro, anche al Bonus facciate, ed ha introdotto anche la possibilità di optare, in alternativa all’utilizzo diretto in detrazione e alla cessione, anche per lo sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore e da questi poi recuperato sotto forma di credito di imposta cedibile (secondo le modalità stabilite dai provvedimenti n.283847 dell’ 8 agosto 2020 e n.326047 del 12 ottobre 2020).
Riferimenti:
Area Economia di Impresa
Valentina Vignaroli Tel. 075 5820209 – Cell. 338 6493886 Email: vignaroli@confindustria.umbria.it
Paola Roscini Tel. 075 5820220 – Cell. 329 9261061 Email: roscini@confindustria.umbria.it